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15/09/2014 - Nella G.U. n.192 del 20-8-2014 è stata pubblicata la LEGGE 11 agosto 2014, n. 117 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile".

 


 


È in vigore dal 21 agosto 2014 la legge 117/2014 che regola i risarcimenti compensativi ai detenuti incarcerati in condizioni «inumane» (celle sovraffollate, meno di 3mq a disposizione), uno dei pilastri normativi con cui l'Italia replica alla censura del Consiglio d'Europa per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.


La legge di conversione del decreto 92/2014 (approvata definitivamente con voto di fiducia al Senato il 2) prevede risarcimenti, in denaro o attraverso sconti di pena, una stretta sulle misure cautelari,novità sulla detenzione.


La principale misura compensativa introdotta dal decreto (messo a punto dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dal ministro della Giustizia Andrea Orlando e approvato dal Cdm il 20 giugno) riconosce 8 euro, da chiedere entro 6 mesi dalla fine della carcerazione, per ogni giorno passato in cella in condizioni "disumane". Se la pena è ancora da espiare, previsto uno "sconto" di un giorno ogni dieci in cui è stato violato il diritto a uno spazio "umano".


C'è poi una stretta sul carcere preventivo, con il divieto di applicare la custodia cautelare in carcere (e l'obbligo di utilizzare solo gli arresti domiciliari) se il giudice prevede che, alla fine del processo, la pena irrogata non sarà superiore ai tre anni.  Arresto cautelare in carcere anche se l'imputato è senza fissa dimora, cioè senza un posto dove scontare i domiciliari. Ribadito il divieto assoluto (norma già esistente) di carcere preventivo e domiciliari nei processi destinati a chiudersi con sospensione condizionale della pena.


 Il decreto prevede l'incremento anche gli organici della polizia penitenziaria e i benefici per i minori in carcere, che compiuti i 18 anni potranno espiare Stesso discorso se vengono violate le prescrizioni di una misura cautelare o il divieto di allontanamento (in caso di arresti domiciliari). Arresto cautelare in carcere anche se l'imputato è senza fissa dimora, cioè senza un posto dove scontare i domiciliari. Ribadito il divieto assoluto (norma già esistente) di carcere preventivo e domiciliari nei processi destinati a chiudersi con sospensione condizionale della pena. Il decreto prevede  i benefici per i minori in carcere, che compiuti i 18 anni potranno espiare nelle strutture dei servizi minorili le pene per reati commessi da minorenni, fino al compimento dei 24 anni.


legge 11.08.2014 n. 117 conversione D.L. 92.2014

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