MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 luglio 2014, n. 123 

Regolamento recante: «Modifiche al decreto 12 dicembre 2006, n.  306,
recante la disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari
da parte del Ministero della giustizia.». (14G00135) 
(GU n.197 del 26-8-2014)
 
 Vigente al: 10-9-2014  
 
 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
«Codice in materia di  protezione  dei  dati  personali,  di  seguito
denominato, piu' brevemente, «Codice»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 12 dicembre 2006,  n.
306, recante la Disciplina  del  trattamento  dei  dati  sensibili  e
giudiziari da parte del Ministero della giustizia, adottato ai  sensi
degli articoli 20 e 21 del Codice; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo  2001,  n.
55,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  della
giustizia»; 
  Visto, in particolare, l'articolo  4,  comma  1,  lettera  e),  del
Codice, il quale individua i dati giudiziari; 
  Visti gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice, i  quali
stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi
la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi  di  dati
sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni  su  questi
eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento  a  quei
tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura  dei
soggetti  che  ne  effettuano  il  trattamento,  in  relazione   alle
specifiche finalita' perseguite nei singoli casi; 
  Visto il predetto articolo  20,  comma  2,  del  Codice,  il  quale
prevede  che  detta  identificazione  debba  essere  effettuata   nel
rispetto dei principi di  cui  all'articolo  22  del  citato  Codice,
assicurando in particolare che i soggetti pubblici: 
    a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per
le relative attivita' istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di  dati  anonimi  o  di  dati
personali di natura diversa; 
    b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato; 
    c) verifichino periodicamente  l'esattezza,  l'aggiornamento  dei
dati sensibili e giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza,
non eccedenza ed indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite
nei singoli casi; 
    d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti  in  elenchi,
registri  o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio  di  strumenti
elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione  di
codici  identificativi  o  di  altre   soluzioni   che   li   rendano
temporaneamente  inintelligibili  anche  a  chi  e'  autorizzato   ad
accedervi; 
    e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di  salute  e  la
vita sessuale separatamente da  altri  dati  personali  trattati  per
finalita' che non richiedono il loro utilizzo; 
  Rilevato che ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice,  detta
identificazione  deve  avvenire  con  atto  di  natura  regolamentare
adottato in conformita' al parere  espresso  dal  Garante,  ai  sensi
dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice medesimo; 
  Visto l'articolo 20, comma 4, del  Codice,  il  quale  prevede  che
l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e
di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma  2
venga aggiornata e integrata periodicamente; 
  Visto l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze 20 giugno 2012, n. 144, che, ai sensi dell'articolo 1,  comma
1, lettera g) del decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.  39,  ha
istituito  il  registro  dei  revisori  legali  presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Rilevato che presso il Ministero della giustizia e'  istituita  una
pluralita' di registri, albi ed elenchi per la tenuta  dei  quali  e'
necessario il trattamento di dati giudiziari; 
  Ritenuto di dover specificamente modificare gli allegati al  citato
decreto del Ministro  della  giustizia  12  dicembre  2006,  n.  306,
individuando i tipi di dati trattati e le operazioni  di  trattamento
eseguite in sede di tenuta di registri, albi ed elenchi; 
  Considerato che per quanto concerne i trattamenti di cui  sopra  e'
stato verificato il rispetto dei principi e delle  garanzie  previste
dall'articolo  22  del  Codice,  con  particolare  riferimento   alla
pertinenza, non eccedenza e  indispensabilita'  dei  dati  giudiziari
utilizzati rispetto alle finalita' perseguite; 
  Visto il provvedimento generale del Garante  della  protezione  dei
dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato in  Gazzetta  Ufficiale
n. 170 del 23 luglio 2005; 
  Vista   l'autorizzazione   generale   n.   7/2013   contenuta   nel
provvedimento del Garante della protezione dei dati personali del  12
dicembre 2013,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del  27
dicembre 2013 e in particolare quanto disposto ai capi IV e  V  punto
2, relativamente al trattamento dei dati a carattere  giudiziario  da
parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici; 
  Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai
sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g),  del  Codice,  reso  in
data 10 aprile 2014; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 giugno 2014; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
in data 16 giugno 2014; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12  dicembre  2006,
                               n. 306 
 
  1. Al decreto del Ministro della giustizia  12  dicembre  2006,  n.
306, l'allegato n. 18 e'  sostituito  dall'allegato  I  del  presente
decreto. 
                               Art. 2 
 
 
                       Clausola di invarianza 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 24 luglio 2014 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e  affari  esterni,
reg.ne - Succ. n. 2258 
                                                           Allegato I 
 
                           Allegato n. 18 
 
                    Denominazione del trattamento 
                 Tenuta di registri, albi ed elenchi 
 
                  Fonti normative, in particolare: 
 
D.M. 31.10.2006 (elenco  dei  gestori  dei  siti  internet  destinati
all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490  c.p.c.);
art. 16 D.Lgs. 4.3.2010, n.  28  e  D.M.  18  ottobre  2010,  n.  180
(registro degli organismi di mediazione ed elenco dei  formatori  per
la mediazione); art. 15 L. 27.1.2012, n. 3 (registro degli  organismi
di composizione della crisi da sovraindebitamento); D.M.  19.09.2013,
n. 160 (albo amministratori  giudiziari);  art.  161-ter  disp.  att.
c.p.c. 
 
              Rilevanti finalita' di interesse pubblico 
 
Artt. 67 , 68 e 69 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 
 
                        Tipi di dati trattati 
 
Dati giudiziari 
 
                        Operazioni eseguite: 
 
                  Trattamento «Ordinario» dei dati: 
 
Raccolta: presso  gli  interessati  e  presso  terzi;  registrazione,
organizzazione,  conservazione,  modificazione,   utilizzo,   blocco,
cancellazione e distruzione dei dati. 
 
Elaborazione: in forma cartacea o informatizzata 
 
                  Particolari Forme di trattamento 
 
                               Nessuna 
 
            Descrizione del trattamento, in particolare: 
 
Acquisizione dei dati relativi ai requisiti di onorabilita'  previsti
dalla normativa vigente ai fini dell'iscrizione  o  del  mantenimento
dell'iscrizione, nei registri,  albi  ed  elenchi  tenuti  presso  il
Ministero della giustizia di persone fisiche o giuridiche. 
 
Utilizzazione  dei  dati  per   il   completamento   dell'istruttoria
finalizzata all'iscrizione e alla permanenza nei  registri,  albi  ed
elenchi. 
 
Raccolta delle informazioni dagli interessati  o  presso  l'Autorita'
giudiziaria o il Casellario giudiziale  in  ordine  al  possesso  dei
requisiti  di  onorabilita'  in  capo  ai  soggetti   da   iscrivere,
acquisendo, tra l'altro, le  informazioni  contenute  nel  casellario
giudiziale  o  relative  ai  carichi  pendenti  ed  alle  misure   di
prevenzione.