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26/06/2014 - DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90.Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’effi cienza degli uffici giudiziari.

Decreto Legge 24 giugno 2014 n.90 (in vigore dal 25 giugno 2014) le cui novità possono essere così riepilogate:



  1. Obbligatorietà deposito telematico

  2. Momento del perfezionamento del deposito telematico

  3. Deposito telematico e limite 30 MB

  4. Sottoscrizione del verbale di udienza

  5. Copie informatiche e poteri di autentica

  6. Pubblicazione e comunicazione della sentenza

  7. Notifiche L. 53/94 tramite PEC: autorizzazione COA

  8. Notifiche L. 53/94 tramite PEC: pagamento diritti

  9. Notifiche L. 53/94 tramite PEC: TAR/CDS

  10. Domicilio digitale

1. Entrata in vigore obbligatorietà deposito telematico (art. 44, D.L. n. 90/2014)


Dal 30 giugno 2014, nei Tribunali, obbligo deposito telematico per:


A) Ricorso per decreto ingiuntivo


B) Atti dei procedimenti indicati dall’art. 16-bis, co. 4 D.L. n. 179/2012 (atti processuali e documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite) iscritti a ruolo dal 30 giugno 2014. L’obbligo del deposito telematico riguarderà, quindi, gli atti processuali e i documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (es.: atto di citazione e comparsa di costituzione e risposta si potranno depositare in cartaceo per cui l’obbligo decorrerà dal deposito delle memorie 183 c.pc.).


Dal 31 dicembre 2014 obbligo di deposito telematico, nei tribunali, degli atti relativi ai procedimenti  gia’ pendenti alla data del 30 giugno 2014 e indicati dall’art. 16-bis, co. 4 D.L. n. 179/2012.


L’obbligo del deposito telematico rimane escluso per i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente e ciò a seguito di quanto indicato nel co. 2 dell’art. 44 del D.L. citato.


Dal 30 giugno 2015 obbligo deposito telematico nelle Corti d’appello degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità telematiche, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.


Dal 30 giugno 2014, facolta’ di deposito telematico per gli atti relativi ai procedimenti gia’ pendenti alla data del 30 giugno 2014 e indicati dall’art. 16-bis, co. 4 D.L. n. 179/2012 e per gli ulteriori atti (diversi da quelli indicati dall’art. 16-bis, co. 4 D.L. n. 179/12) per i quali sia stato rilasciato, all’ufficio giudiziario, il valore legale da parte di DGSIA.


2. Momento del perfezionamento del deposito telematico (art. 51,  D.L. n. 90/2014)


L’art. 51 del decreto legge da una parte conferma, come momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC generata dal gestore PEC del Ministero della Giustizia ma, adesso, prevede espressamente che il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna arriva entro la fine del giorno di scadenza applicandosi le disposizioni di cui all'articolo 155, co. 4 e 5 c.p.c.. Viene quindi meno quanto disposto delle regole tecniche del processo telematico all’art. 13 del D.M. n. 44/11 co. 3 il quale prevedeva che «Quando la ricevuta e' rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo».


3. Deposito telematico e limite 30 MB (art. 51, D.L. n. 90/2014)


L’art. 51 D.L. cit. stabilisce che, nel caso in cui “la busta” da depositare telematicamente ecceda il limite di capacità (30 MB) previsto dalle regole tecniche, sarà possibile procedere al successivo invio di ulteriori “buste”, che però potranno considerarsi tempestive se depositate (tutte) entro il termine (ore 23:59 del giorno di scadenza).


4. Sottoscrizione del verbale di udienza (art. 45, D.L. n. 90/2014)


L’art. 45, co. 1, lett. a) del decreto legge, modificando l’art. 126,  co. 2 c.p.c. e l’art. 207, co. 2 c.p.c., elimina l’obbligo di sottoscrizione del verbale di udienza da parte dei terzi (ad es., testi, C.T.U.) prevedendo che lo stesso sia firmato digitalmente dal cancelliere il quale, nel caso di altri “intervenuti” all’udienza, dà ai medesimi lettura del processo verbale.


5. Copie informatiche e poteri di autentica (art. 52, D.L. n. 90/2014)


L’art. 52 del decreto legge stabilisce che «il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale»  possano estrarre con modalità telematiche, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» con totale esenzione del pagamento dei diritti di copia.


Le disposizioni di cui all’art. 52, D.L. n. 90/2014 «non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice».


6. Pubblicazione e comunicazione della sentenza (art. 45, D.L. n. 90/2014)


L’art. 45, co. 1, lettera b) del decreto legge, modificando l’art. 133, co. 2 c.p.c.,  dispone che la comunicazione di cancelleria (inviata tramite PEC) avente ad oggetto la sentenza, non è limitata al solo dispositivo ma alla versione integrale della sentenza stessa.


7. Notifiche ex L. n. 53/94 tramite PEC:  autorizzazione COA (art. 46, D.L. n. 90/2014)


L’art. 46, co. 1, lett. a) del decreto legge, modificando l’art. 1 della Legge n. 53/1994, non prevede più la richiesta dell’avvocato e il rilascio dell’autorizzazione del COA di appartenenza per poter effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC. Viene, conseguentemente, meno anche l’obbligo di indicare nella relata di notifica telematica l’autorizzazione del COA di appartenenza.


8. Notifiche ex L. n. 53/94 tramite PEC: pagamento diritti  (art. 46, D.L. n. 90/2014)


L’art. 46, co. 1, lett. d) del decreto legge, modificando l’art. 10 della Legge n. 53/1994, elimina l’obbligo di pagamento dei diritti per le notifiche telematiche in proprio.


9. Notifiche ex L. n. 53/94 tramite PEC: TAR/CDS (art. 46, D.L. n. 90/2014)


L’art. 46 del decreto legge aggiunge l’art. 3bis all’art. 16-quater del D.L. n. 179/12 per cui le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 (dell’art. 16-quater D.L. n. 179/12) non si applicano alla giustizia amministrativa


10. Domicilio digitale (art. 52, D.L. n. 90/2014)


L’art. 52 del decreto legge aggiunge l’art. 16-sexies al D.L. n. 179/12 per cui, salvo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notifiche di atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notifica in cancelleria può procedersi quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notifica presso l’indirizzo PEC, risultante da INIPEC e REGINDE


 


D.L. 24 GIUGNO 2014 N. 90

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